Art. 7.
(Autorizzazione all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro un mese dal rilascio del nulla osta dell'ACN in esito ai collaudi e agli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 230.
      2. L'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse avviene sulla base dell'apposito regolamento di esercizio previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, approvato dall'ACN, che provvede anche al controllo dell'attività.